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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.212. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.212.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: risiedere in Italia anche con le seguenti: si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al medesimo capoverso:
    al comma 3, sopprimere le parole:
calcolato sul totale degli anni considerati;
    sopprimere il comma 4;
   sopprimere il capoverso Art. 23-ter.