Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.»