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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.178. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.178.

  Sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. – 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.
  2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.