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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.312. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.312.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza, salvi i casi di sospensione, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica.