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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.22.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1- bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.