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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.018. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.018.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno cinque anni all'atto della presentazione della richiesta.