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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.011. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.011.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.