stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.355. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.355.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace o interdetta giudiziale. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.