Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può tuttavia in nessun caso essere superiore a sei mesi consecutivi.