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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»