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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.»