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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.216. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.216.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  «g-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.
  3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.».