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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
   a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
   b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.

  2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.»