Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».