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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 831-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art.1-bis. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».