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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  d-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:
   «8. Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 7-bis possono essere esercitate dai suoi diretti discendenti dopo la sua morte»;
  d-ter) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
   «9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le strutture sanitarie sono tenute a provvedere alla raccolta dei dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il proprio figlio».
  «10. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. Il nato assume lo stato di figlio riconosciuto dal solo richiedente».