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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.44.

  Sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.