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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretazione.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Ai procedimenti avviati su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, hanno facoltà di partecipare, mediante il deposito di scritti difensivi, i genitori adottivi del richiedente. A tal fine il tribunale provvede alla comunicazione dell'istanza nei loro confronti. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio».