stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 183 sono apportate [e seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata»;
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritte a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio»;
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta, La revoca può essere sempre resa dalla madre biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del figlio proprio nato.
  All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre. 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle, notizie sulle origini da parte del nato;
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino a massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio, ti personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.