Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000. n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.