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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.03.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
0.1.03.6.

  All'emendamento 1.03, aggiungere infine: fintanto che non è istituito il registro di cui al periodo successivo.
  Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, il emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.
  Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.
  Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.

em. 1.03.