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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.101. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
1.101.
approvato

  All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.».

Il Relatore
1.101.

  All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

Il Relatore