All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.