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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.61. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.61.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) aggiungere il seguente comma 9 all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184:
   «9. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio, anche eventualmente in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 7 e il nato assume lo dello stato di figlio non matrimoniale riconosciuto del solo richiedente».