Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) il comma 8 è sostituito dai seguente: «Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni dei luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio. L'istanza costituisce riconoscimento dei figlio anche in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2».