stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.41. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.41.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, avvalendosi di personale professionalmente qualificato dei servizi socio-educativi, contatta l'istante al fine di informarlo, mediante uno o più colloqui facoltativi, sulle conseguenze giuridiche della procedura e sulle difficoltà connesse a una eventuale nuova situazione familiare della madre. Il medesimo tribunale per i minorenni, decorsi 60 giorni dal deposito, prende informazione sulla situazione attuale della madre e la contatta, con modalità che assicurino la massima riservatezza, individuando i modi, i luoghi e i tempi più idonei, tramite i servizi sociali, ove possibile coadiuvati da mediatori familiari o servizi consultoriali, attraverso più colloqui, anche telefonici, per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio ed è sempre revocabile».