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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.36. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.36.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: e in ogni caso al raggiungimento del quarantesimo anno di età. Il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelle di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso e a trasmetterle all'interessato.
  Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 possono essere esercitate dai suoi discendenti dopo la sua morte.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informano la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgono i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, 3o comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.