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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.35.

  Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio con le seguenti: biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del proprio nato. All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.