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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.28.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta o risulti irreperibile o incapace di intendere e di volere. E in ogni caso, al raggiungimento del quarantesimo anno di età del figlio, il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelli di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e psicologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie e a trasmetterle all'interessato. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio».