All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretazione.