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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.21.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), dopo le parole: «del luogo di nascita del figlio» aggiungere le seguenti: «ovvero di residenza della madre»;
   alla lettera c), sostituire le parole: «ovvero sia deceduta» con le seguenti: «L'accesso non è consentito nel caso in cui la madre sia deceduta»;
   alla lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente: «Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi del comma 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 306, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio».