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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 784

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2014  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, sostituire le lettere da b) a d) con le seguenti:
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che si avvale dell'accesso alle informazioni con le modalità previste dal presente articolo noti è legittimato alle azioni di stato né ha diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio derivanti dal fatto della procreazione.»;
   h-bis) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi da 7 a 7-quater»;
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni di cui ai commi 5 e 6 non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, fatto salvo quanto previsto dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo. La dichiarazione della madre di non voler essere nominata e la revoca di tale dichiarazione, costituiscono dati sensibili in quanto idonei a rivelare convinzioni di altro genere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
   d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 può revocare tale dichiarazione in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale registra tale volontà. A tal fine è istituito presso il Garante un apposito registro denominato «Registro delle identità materna», consultabile dal solo Garante per le finalità di cui al presente comma e ai commi 7-ter e 7-quater del presente articolo. La comunicazione da parte della madre, sempre revocabile dalla stessa, deve contenere il nome e cognome della dichiarante, l'indirizzo di residenza della dichiarante, il luogo, l'anno, il mese e il giorno del parto, il sesso del figlio, nonché le modalità preferenziali di contatto da parte del Garante.
  7-ter. L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita può, nel rispetto dei limiti di età previsti dal comma 5, richiedere al tribunale per i minorenni del luogo di residenza di conoscere l'identità della donna che lo ha partorito. A tal fine il tribunale trasmette l'istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sulla base delle informazioni ivi contenute, procede ad identificare la donna, contattando la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati che abbiano prestato assistenza alla donna in occasione del parto ovvero, laddove non sia conosciuto il luogo dove avvenuta la nascita, gli uffici anagrafici presso cui è stata resa la dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  7-quater. Una volta identificata la donna ai sensi dei comma precedente, il Garante verifica se questa sia iscritta o meno all'interno del Registro di cui al comma 7-bis. Nel caso in cui il nominativo della donna sia presente all'interno dei Registro, il Garante comunica l'identità della donna e la sua iscrizione nel Registro al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui, il nominativo dalla donna non sia presente nel Registro, il Garante, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, procede a contattare la donna e la interpella, attraverso procedure che assicurino la massima riservatezza, per verificare se quella intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Nel caso in cui la donna non intenda mantenere l'anonimato, il Garante comunica l'identità della donna e la sua volontà al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui la donna intenda mantenere l'anonimato ovvero sia deceduta, il Garante comunica tale volontà o l'avvenuta decesso al Tribunale per i minorenni, il quale adotta i provvedimenti di competenza».