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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0300. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
3.0300.
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
  Art. 3-bis. – (Disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della suddetta data può confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.
  2. Solo nel caso in cui la madre non abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata, si applica l'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato ai sensi della presente legge.
  3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro della giustizia, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 3-ter. — (Relazione al Parlamento) – 1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento i dati relativi alla attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La Commissione