Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «In difetto di revoca, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, se sussistono gravi e comprovati motivi a tutela della propria salute psico-fisica, ha accesso alle informazioni sull'identità materna».