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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.300. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.300.(testo corretto)
approvato

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantirne la massima riservatezza, sono definite le modalità della comunicazione di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge.;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo:
    dopo le parole:
senza limiti di tempo, aggiungere le seguenti: o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio,;
    dopo le parole:
la revoca aggiungere le seguenti: o la conferma.

La Commissione