Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: madre aggiungere la seguente: biologica.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera b), capoverso comma 7, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica;
lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica.;
all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:
«1-bis. La madre biologica che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»