stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.243. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.243.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro sei mesi dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni del luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio anche in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2».