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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.242. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.242.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'atto della nascita o non prima di tre anni dalla stessa, la madre può formulare una dichiarazione preventiva che escluda la possibilità di essere contattata dal tribunale per i minorenni competente. Tale successiva dichiarazione è revocabile in qualsiasi momento. In caso di assenza di dichiarazione o di revoca della medesima, la madre biologica può essere contattata dal tribunale per i minorenni su istanza del figlio.