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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.226. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.226.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la madre biologica che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la madre biologica abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della madre che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.