stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.214. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.214.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La revoca può essere sempre resa dalla madre ad un Ufficiale di stato civile che provvede a trasmetterla all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del figlio proprio nato. All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.