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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.203. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
3.203.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La madre che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»