Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.