stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.251. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.251.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: madre aggiungere la seguente: biologica.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera b), capoverso comma 7, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica;
    lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica.;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La madre biologica che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»