Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. All'atto della nascita o non prima di tre anni dalla stessa, la madre può formulare una dichiarazione preventiva che escluda la possibilità di essere contattata dal tribunale per i minorenni competente. Tale successiva dichiarazione è revocabile in qualsiasi momento. In caso di assenza di dichiarazione o di revoca della medesima, la madre biologica può essere contattata dal tribunale per i minorenni su istanza del figlio.