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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.229. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.229.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: alla nascita fino alla fine della lettera, con le seguenti: al momento del parto di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione, o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la madre che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la madre abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della madre che lo ha partorito, e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162 comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni.
  7-ter. Nel caso in cui la madre non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel Registro ovvero sia deceduta, il Garante ne dà comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: commi 7 e 7-bis con le seguenti: commi 7, 7-bis e 7-ter.