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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 784-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2015  [ apri ]
1.200.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita, nel caso di revoca della dichiarazione di non voler essere nominata da parte della donna che non ha riconosciuto il proprio nato»;
   b) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato»;
   c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della donna che, avendo dichiarato al momento del parto di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.
  7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la donna che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la donna abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. I Comuni, avvalendosi dei servizi sociali, assumono le necessarie iniziative volte all’ organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della donna che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
  7-ter. Nel caso in cui la donna non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel registro riservato di cui al comma 7 ovvero sia deceduta, il Garante ne da comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: e 7-bis con le seguenti: , 7-bis e 7-ter.