Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo tre mesi di trattamento il medico ha la facoltà di prescrivere il raddoppio dei tempi di cura a base di cannabis, visti i benefici ottenuti dal paziente con la stessa. Il medico è comunque tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Regione e questa all'ISS riguardo al raddoppio del trattamento, corredata da precise informazioni sui miglioramenti.