Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, comma 4-bis, e 11, comma 1-bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.