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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.06. in Assemblea riferita al C. 76-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2017  [ apri ]
01.06.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la coltivazione, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore ovvero che, per modalità di presentazione o in relazione al confezionamento frazionato o alla cessione onerosa ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati»;
    2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000»;
   d) all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea del comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Le sanzioni previste dalle lettere a), c), e d) del comma 1 non possono applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14»;
    3) all'alinea del comma 1-bis, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 73, comma 3-bis»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 26 e al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 01-ter.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.