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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.010. in Assemblea riferita al C. 76-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2017  [ apri ]
01.010.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. E altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  1-ter. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  1-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.